Il 1° gennaio 2024, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha pubblicato un importante aggiornamento delle sue linee guida in materia di marchi. Questi nuovi regolamenti riguardano principalmente la prassi dell’IPI nel trattare le domande di marchio relative a prodotti virtuali, token non fungibili (NFT) e servizi in ambienti virtuali. Le modifiche riflettono gli sviluppi dinamici dell’economia digitale e forniscono linee guida chiare per la classificazione dei prodotti e servizi virtuali.
Contesto dell’emendamento
Negli ultimi anni la digitalizzazione ha dato vita a nuovi mercati e modelli di business, in particolare nei settori dei prodotti virtuali e degli NFT. Queste nuove tecnologie pongono delle sfide ai concetti tradizionali di diritto dei marchi, in quanto rappresentano nuove forme di prodotti e servizi che esistono e vengono commercializzati in ambienti digitali o virtuali.
Importanti modifiche alla direttiva
Modifiche alla prassi di classificazione
Le nuove spiegazioni sull’adeguamento della prassi dell’IPI in merito alle domande di marchio in relazione a prodotti virtuali e NFT sono documentate nella Parte 2, punto 4.16 delle Linee guida in materia di marchi. Questi cambiamenti riguardano la classificazione dei prodotti virtuali, che tradizionalmente esistono in forme fisiche ma che ora possono essere considerati anche come prodotti digitali. La Parte 2, Capitolo 4.2 della Direttiva include le nuove disposizioni delle Note Generali della Classificazione di Nizza. Queste riguardano in particolare i servizi forniti in un ambiente virtuale.
Cambiamenti specifici e loro effetti
Beni virtuali
I beni virtuali sono contenuti digitali che vengono utilizzati in ambienti virtuali e non sono oggetti fisici. Per la loro natura, sono classificati come altri beni digitali scaricabili nella classe 9 e non nella classe dei corrispondenti beni fisici. Tuttavia, il termine “beni virtuali” è troppo poco specifico per la classificazione e richiede quindi una precisa specificazione dei beni.
Per classificare correttamente i beni virtuali, è importante osservare alcuni criteri chiave. In primo luogo, deve essere chiaro che si tratta di un bene scaricabile per evitare confusione con i servizi. In secondo luogo, è necessaria una denominazione precisa dei beni virtuali, simile a quella dei beni fisici. Formule generiche come “beni virtuali scaricabili nell’area xy” non sono accettate perché troppo imprecise. Si devono invece utilizzare termini specifici, come “abbigliamento virtuale scaricabile”, “giocattoli virtuali scaricabili” o “materiali da costruzione virtuali scaricabili”.
Gettoni non fungibili (NFT)
I token non fungibili (NFT) sono speciali certificati digitali ancorati alla blockchain. Essi attestano la proprietà di beni digitali, come le opere d’arte, o servono come prova di autenticità per i prodotti fisici. Gli NFT di per sé non sono beni o servizi secondo la Classificazione di Nizza e pertanto richiedono una descrizione specifica quando vengono utilizzati in relazione ai beni.
Esempi di formulazioni precise possono essere
- [NFTs]Classe 9: “Scarpe virtuali da scaricare, autenticate da token non fungibili”.
- [NFTs] Classe 25: “Indumenti verificati da gettoni non fungibili”.
Per i servizi è necessaria una differenziazione. Ci sono servizi in cui il contenuto viene verificato dagli NFT. In questi casi, il servizio specifico e il prodotto confermato dall’NFT devono essere descritti in dettaglio.
Un esempio di descrizione precisa potrebbe essere:
- [NFTs] Classe 35: “Mercato online per il commercio di file di immagini digitali verificati da token non fungibili”.
D’altra parte, possono essere offerti anche servizi che si riferiscono direttamente ai NFT. In questi casi, è consentito utilizzare semplicemente “Non-Fungible Token” o “NFT” senza ulteriori specificazioni.
Un esempio di ciò è:
- [NFTs]Classe 41: “Formazione nel settore dei gettoni non fungibili”.
Servizi in ambienti virtuali
Il modo in cui un servizio viene fornito non influisce fondamentalmente sulla sua classificazione. Ad esempio, la consulenza finanziaria rientra sempre nella classe 36, indipendentemente dal fatto che sia fornita di persona, per telefono, online o virtualmente. Tuttavia, se lo scopo o il risultato del servizio viene alterato dal mezzo o dal luogo in cui viene fornito, è necessario tenerne conto nella classificazione.
Un esempio è rappresentato dall’offerta di determinati servizi in ambienti virtuali. I servizi di trasporto, che normalmente sono classificati nella classe 39 e prevedono il trasporto di beni o persone tra luoghi fisici, hanno uno scopo e un risultato diverso in un ambiente virtuale. Pertanto, devono essere descritti in modo specifico per una classificazione appropriata, ad esempio come“servizi di viaggio simulato in mondi virtuali a scopo di intrattenimento” (cl. 41).
Conclusione
Con questo adattamento delle linee guida, l’IPI sottolinea la sua volontà di affrontare le sfide dell’economia moderna e di adattare la protezione legale dei marchi alle esigenze dell’economia digitale di oggi.
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